(massima n. 1)
Il cliente č sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 c.p.c.) o del procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della L. n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono, bensė potendosi avere riguardo, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, al valore effettivo della controversia (da tener presente anche ai fini del rispetto dei minimi tariffari) quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.