(massima n. 1)
In materia di prova del danno da incidenti stradali, l'omessa produzione da parte del danneggiato delle dichiarazioni dei redditi ai fini dell'applicazione della norma contenuta nel primo comma dell'art. 4 della L. 26 febbraio 1977, n. 39, non comporta a carico del giudice l'obbligo di richiedere al competente ufficio finanziario informazioni relative alle suddette dichiarazioni a norma dell'art. 213 c.p.c., trattandosi di facoltà discrezionale del giudice con riguardo alla necessità di informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che questa non può fornire alla parte interessata, di cui non sostituisce l'adempimento del relativo onere probatorio.