(massima n. 1)
Appartiene alla competenza per materia del pretore come giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., la domanda diretta a far valere i diritti patrimoniali riconosciuti ai familiari dall'art. 230 bis c.c. per la collaborazione nell'impresa familiare caratterizzata dai requisiti della continuitą, coordinazione ed esplicazione prevalentemente personale, poiché in tal caso, determinando l'impresa familiare un rapporto associativo preordinato alla tutela del lavoro familiare, si verte nell'ipotesi prevista dall'art. 409, n. 3 citato, del rapporto di collaborazione con carattere di parasubordinazione; né vale a concretare gli estremi di un rapporto diverso il consenso dei partecipanti a differire la ripartizione degli utili al termine dell'impresa, che rientra nella disciplina tipica dell'istituto.