(massima n. 1)
Ove la sentenza determinativa dell'indennitą di espropriazione sia stata pronunciata nei confronti dei diversi proprietari di distinti beni espropriati, ancorché oggetto dell'unico provvedimento ablatorio, la proposizione dell'impugnazione da parte o nei confronti di alcuni di essi e la mancata notificazione della medesima agli altri non produce gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., ricorrendo, invece, un'ipotesi di causa scindibile disciplinata dall'art. 332, stesso codice, attesa la reciproca autonomia delle situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari.