(massima n. 1)
Con riguardo al giudizio instaurato nei confronti di pił debitori solidali, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, richiede dal giudice del merito la necessaria valutazione dell'idoneitą della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale che rimasto estraneo alla transazione intenda profittarne.