(massima n. 1)
L'applicazione delle tabelle di capitalizzazione approvato con R.D. n. 1403 del 1922, così come il richiamo al reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 4 comma primo della legge n. 39 del 1977, ha una giustificazione razionale solo quando sia ravvisabile una correlazione quantitativa tra percentuale di perdita della generica capacità lavorativa e percentuale di riduzione del reddito di lavoro e non può essere, quindi, invocata quando, come nei casi di microinvalidità, manchi questa correlazione con la conseguenza che in tali casi si presenta per contro giustificato il ricorso alla valutazione equitativa del danno, giusta la previsione normativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.