(massima n. 1)
L'attivitā lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro, svolta in conformitā alle previsioni del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini istituzionali della societā (nella specie, svolgimento di mansioni di guardia giurata nell'ambito di una societā esercente attivitā di vigilanza, custodia e scorta-valori), non č riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato le cui controversie sono devolute alla competenza per materia del giudice del lavoro secondo le previsioni dei nn. 1 e 3 dell'art. 409 c.p.c. non rilevando in contrario che, nei confronti dei soci-lavoratori, sia stata applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare e ad altri aspetti, la disciplina collettiva regolante i rapporti di lavoro subordinato del settore.