(massima n. 1)
La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi previdenziali dei datori di lavoro, anche nel caso in cui tali obblighi derivino da contratti collettivi, va determinata, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., con riguardo non gią alla sede dell'ente previdenziale bensģ all'ufficio (non sempre coincidente con detta sede), che, essendo investito dei poteri di gestione esterna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e per conseguenza a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituire quelli non dovuti.