(massima n. 1)
La regola enunciata dall'art. 394, comma terzo, c.p.c., per cui le parti possono prendere nel giudizio di rinvio conclusioni nuove se ne sorge la necessità a seguito della sentenza di cassazione opera quante volte la sentenza della cassazione abbia diversamente definito il rapporto dedotto in giudizio od a questo sia stata data una diversa disciplina dallo jus superveniens, si da rendere necessario un nuovo sistema difensivo. Ne consegue che non sono invece proponibili per la prima volta in sede di rinvio eccezioni attinenti ai fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, che avrebbero potuto in precedenza essere proposte e che non siano derivate, né rese necessarie per effetto dell'applicabile jus superveniens. (Nel caso, si verteva in tema di riscatto di fondi rustici e, in base al principio sopra enunciato, la corte ha ritenuto che il retrattato non potesse opporre in sede di rinvio la simulazione del contratto di affitto, dopo aver affidato la propria difesa all'eccezione di decadenza per tardivo pagamento del prezzo, rivelatasi infondata alla luce dello jus superveniens costituito dalla L. 8 gennaio 1979, n. 2).