(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in caso di mancata audizione di tutti i testi da parte del giudice di primo grado con conseguente implicito provvedimento di chiusura dell'assunzione della prova, non č ipotizzabile una rinuncia tacita delle parti all'audizione degli ulteriori testi, ammessi ma non escussi, per acquiescenza al suddetto provvedimento implicito e quindi, in grado di appello il giudice dell'impugnazione č tenuto a pronunciarsi sull'eventuale richiesta di una parte di ultimazione della prova.