(massima n. 1)
Anche gli strumenti urbanistici in itinere (nella specie, piano regolatore non ancora approvato dall'autoritā regionale) incidono immediatamente sulla edificabilitā dei terreni a causa della possibilitā di applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla L. 3 novembre 1952, n. 1902 (modificato dalla L. 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla L. 30 luglio 1959, n. 615), che consente al sindaco di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con gli strumenti urbanistici in itinere; essi possono, conseguentemente, determinare, in applicazione dell'istituto della cosiddetta presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un terreno stipulato dalle parti nel comune presupposto - il cui accertamento implica apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, la cui valutazione non č censurabile in sede di legittimitā se non sotto il profilo del vizio di motivazione - della sua edificabilitā, nel caso in cui sia, poi, accertato essere esso incluso in area che il nuovo strumento urbanistico sottrae alla edificabilitā.