(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura č prodotta in giudizio, impugni chiaramente l'autenticitą della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticitą, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dell'apparente sottoscrittore, solo dichiarando di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo; sia il disconoscimento che la dichiarazione costituiscono eccezioni in senso proprio, che devono, quindi, obbedire alla regola di cui all'art. 215 c.p.c., con la conseguenza che, vertendosi in tema di controversia agraria soggetta al rito del lavoro, esse non sono proponibili in appello stante il divieto di cui all'art. 437, secondo comma c.p.c. e la loro inammissibilitą č rilevabile di ufficio.