(massima n. 1)
In materia possessoria lo spostamento a norma dell'art. 704 c.p.c., della competenza esclusiva del pretore in favore di quella del tribunale adito in sede petitoria si verifica solo quando tale giudizio sia stato instaurato per contestare, con finalitā recuperatorie della cosa (o del godimento pieno o della libertā della stessa), che il soggetto con cui questa č in rapporto (jus possessionis), abbia anche il diritto di possederla ed i fatti lesivi successivamente verificatisi abbiano inciso su quella situazione di possesso, ma non anche nel caso in cui abbia ad oggetto il ripristino di una detenzione cosiddetta autonoma o qualificata, in corrispondenza ad un rapporto solo obbligatorio.