(massima n. 1)
In tema di querela di falso, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsitā, che il secondo comma dell'art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullitā, non č necessaria allorquando la falsitā sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione.