(massima n. 1)
L'inesistenza della sentenza č configurabile, oltre che nella ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, comma secondo, c.p.c. (mancanza della sottoscrizione del giudice), in tutti i casi in cui la sentenza stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato o quando sia pronunciata da un organo privo di qualsiasi potere giurisdizionale, e non ricorre, pertanto, nell'ipotesi di sentenza che venga pronunciata di ufficio, senza l'impulso di parte, a seguito di rinvio della udienza collegiale, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., per mancata comparizione delle parti, essendo la stessa emessa da un organo giurisdizionale ritualmente investito della controversia e contenente tutti gli elementi, formali e sostanziali, della sentenza, e comportando la violazione del principio dispositivo all'interno del processo e delle regole del contraddittorio e della difesa solo la nullitā della sentenza stessa, con la conseguente soggezione al principio generale dell'assorbimento della nullitā nel mezzo di impugnazione con l'obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla in merito.