(massima n. 1)
Il lodo per biancosegno configura un arbitrato irrituale, caratterizzato dal fatto che le parti conferiscono ad arbitri l'incarico di determinare il contenuto sostanziale di un accordo per la composizione di una lite tra loro insorta, sostituendosi ad esse nel fissare un regolamento negoziale da trascrivere su fogli preventivamente firmati in bianco e, quindi, destinati ad assumere, anche da un punto di vista formale, il valore di una loro diretta manifestazione di volontā. Ne consegue che detto lodo č impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontā negoziale (errore, violenza, dolo, incapacitā delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso) e, in particolare, che l'errore rilevante č solo quello attinente alla formazione della volontā degli arbitri e ricorrente quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtā per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa; mentre č preclusa ogni impegnativa per errori di giudizio, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento all'idoneitā della decisione adottata a comporre la controversia.