(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., assume rilievo, più che la figura contrattuale tipica cui le parti hanno fatto riferimento nell'esercizio della loro autonomia negoziale, la sussistenza, in ordine alle modalità della prestazione resa in adempimento dell'obbligazione caratterizzante il rapporto, dei requisiti stabiliti da tale norma (carattere continuativo, coordinato e prevalentemente personale dell'attività svolta). Rientra perciò nella competenza di detto giudice la controversia promossa per conseguire il compenso pattuito per lo svolgimento per un lungo periodo dell'attività di assistenza e consulenza professionale – in esclusiva e con l'organizzazione di un laboratorio di analisi – in favore di società cooperativa, ancorché la prestazione di detta opera sia stata considerata oggetto di un'obbligazione di risultato, non essendo tale qualificazione incompatibile con i rapporti di lavoro autonomo di cui all'art. 409 n. 3 sopra citato.