(massima n. 1)
L'art. 331, secondo comma, c.p.c., che prevede la declaratoria d'inammissibilitą dell'impugnazione per la mancata esecuzione dell'ordine d'integrazione del contraddittorio emesso a norma del primo comma dello stesso articolo, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per regolamento di giurisdizione, il quale, pur non essendo impugnazione in senso tecnico, č soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio.