(massima n. 1)
L'equiparazione del cosiddetto detentore qualificato al possessore vero e proprio ai fini della legittimazione all'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.), non trova deroga con riguardo alla disciplina disposta negli artt. 703 e ss. c.p.c., sicché ai fini della discriminazione della competenza nelle ipotesi previste dall'art. 704 c.p.c. il termine «giudizio petitorio» contenuto nello stesso art. 704, va interpretato estensivamente, ricomprendendo in esso anche le cause in cui il diritto relativo alla cosa oggetto della tutela ex art. 1168 c.p.c. abbia natura non reale, in conformità alla ratio ispiratrice della norma (art. 704, secondo comma, c.p.c.) che attribuisce la rivedibilità dei «provvedimenti temporanei indispensabili» concessi dal pretore al giudice che, per essere stato investito della cognizione piena della controversia, si trova nelle condizioni migliori per attuarla. (Nella specie, il pretore, emessi i richiesti provvedimenti interdittali a favore dei detentori qualificati di un immobile che agivano in reintegrazione, aveva rimesso le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 704 c.c., al tribunale, presso cui pendeva una causa riguardante l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita dello stesso immobile, nonché la risoluzione del relativo preliminare, intervenuto tra il proprietario del bene ed uno dei due detentori. La Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale, rigettando il ricorso per regolamento di competenza contro il provvedimento pretorile).