(massima n. 1)
Alla stregua dell'ampia formulazione dell'art. 442 c.p.c. — in cui sono comprese tutte quelle controversie nelle quali il presupposto della domanda sia l'accertamento positivo o negativo della sussistenza di un titolo assicurativo previdenziale — rientra nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice) anche la domanda di restituzione di somme che il datore di lavoro assume di aver indebitamente corrisposto all'Inps a titolo di contributi assicurativi, sul presupposto di un'erronea duplicazione del versamento dei medesimi, atteso che il giudizio su tale domanda (con riguardo al cui oggetto va determinata la competenza) implica l'accertamento dell'entità dell'obbligo contributivo gravante sull'attore.