(massima n. 1)
Poiché la competenza si determina in base alla domanda nella sua obiettiva enunciazione e non già in base all'oggetto dell'indagine di merito, attraverso il quale si deve valutare il fondamento della domanda stessa, la pronunzia su di essa, in correlazione con il suo specifico contenuto, è limitata a precise finalità di ordine processuale e non può acquistare autorità di giudicato sulle questioni di merito, che siano delibate sommariamente ai soli fini della competenza.