(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo, poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell'istanza di ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalsosi della ingiunzione – che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese – al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata sede.