(massima n. 1)
La determinazione del giudice, adito con la domanda principale, di non separare da questa la domanda riconvenzionale di competenza di un giudice superiore e di rimettere a questo la decisione dell'intero processo non comporta la decisione d'una questione di competenza, ma contiene una valutazione discrezionale sul miglior modo di tutelare le contrapposte esigenze dell'unico processo e della rapidità delle decisioni, sicché la relativa pronunzia, avendo carattere ordinatorio, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza.