(massima n. 1)
Condizione necessaria e sufficiente per la ravvisabilità della controversia previdenziale ex art. 442 c.p.c., soggetta al rito speciale di cui alla L. n. 533 del 1973, è l'applicazione della disciplina speciale dettata in tema di assicurazioni sociali obbligatorie, nel cui ambito va ricompresa anche la disposizione dell'art. 15 del D.P.R. n. 1124 del 1965 — in tema di regresso dell'imprenditore cessionario di azienda verso quello cedente, per il recupero di somme corrisposte all'Inail in adempimento di obbligazioni contributive afferenti alla gestione del secondo — poiché, anche in tal caso, oggetto della controversia è l'applicazione di una norma speciale rispetto a quella codificata (art. 2560 c.c.), onde si giustifica la particolare espansione della competenza, derivante dalla formula del cit. art. 442, sebbene il rapporto intercorra fra soggetti, in parte, diversi rispetto a quelli tipici del rapporto previdenziale.