(massima n. 1)
Anche nella nuova disciplina del processo del lavoro si applicano le normali regole del procedimento contumaciale ed, in particolare, il principio secondo cui la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (non soggette alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c.).