(massima n. 1)
La domanda con la quale l'appellante chiede al giudice del gravame di ordinare all'appellato la restituzione delle somme percette in forza della sentenza esecutiva di primo grado non può definirsi nuova (art. 437, secondo comma, c.p.c.), essendo conseguente alla richiesta modifica della decisione e non alterando i termini della controversia, e va proposta con lo stesso ricorso in appello se la corresponsione di dette somme sia avvenuta in epoca anteriore.