(massima n. 1)
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, proposta in primo grado, la pretesa del lavoratore, avanzata per la prima volta in appello, volta a conseguire la quantificazione di tale danno con riferimento alla somma necessaria per la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, si configura come domanda nuova, vietata dal secondo comma dell'art. 437, c.p.c., in quanto fondata su una situazione non dedotta in prime cure ed implicante la sussistenza di presupposti di fatto e di diritto che esulano dal dibattito svoltosi in tale sede.