(massima n. 1)
Con riguardo alla domanda volta a conseguire l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna del datore di lavoro all'adempimento delle correlative obbligazioni economiche, la competenza del giudice del lavoro non č esclusa dalla deduzione del convenuto circa il carattere non subordinato del rapporto, discendendo dalla fondatezza di tale deduzione la pronuncia di rigetto della domanda nel merito e non la declinatoria d'incompetenza dell'adito giudice del lavoro.