(massima n. 1)
Stante la peculiare natura dell'istanza di regolamento di giurisdizione, che non č un mezzo d'impugnazione e non presuppone una situazione di soccombenza, ma č uno strumento esperibile indifferentemente da ciascuna delle parti, l'inammissibilitą della istanza proposta da una di esse (per la mancanza, nella specie, della procura speciale all'avvocato che ha sottoscritto l'istanza) non preclude alla Suprema Corte la decisione della questione di giurisdizione ove, la controparte, in sede di controricorso, non abbia dedotto l'inammissibilitą dell'istanza predetta, ma abbia preso posizione sulla questione medesima, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo.