(massima n. 1)
Fra le spese processuali che il soccombente č tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di Iva e di contributo Cassa previdenza avvocati e procuratori al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire siffatto rimborso, anche se non faccia menzione della relativa somma, trattandosi di onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari ed anche nel caso in cui manchi una espressa domanda.