(massima n. 1)
L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale č stato enunciato il principio di diritto da applicarsi dal giudice di rinvio, viene meno in tale sede allorché quella disciplina sia superata per la sopravvenienza di una norma interpretativa (nella specie, L. 9 maggio 1984, n. 118) che le assegni un significato diverso da quello posto a base del principio di diritto fissato per il giudizio di rinvio.