(massima n. 1)
Il ricorso incidentale diretto ad ottenere non già la cassazione totale o parziale della sentenza impugnata, bensì il mutamento della relativa motivazione è inammissibile, in quanto la correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla S.C. ex art. 383, ultimo comma, c.p.c.