(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio il divieto di prendere nuove conclusioni non implica altresì il divieto del frazionamento di esso in più fasi, onde è consentita la scissione della pronuncia sull'an debeatur da quella sul quantum, riservata quest'ultima al prosieguo del giudizio, anche senza la adesione della parte interessata, ancorché nel pregresso giudizio di merito sia stata proposta domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa, non costituendo, rispetto a quest'ultima, domanda nuova, non importando mutamento della causa petendi né ampliamento del petitum, quella successivamente proposta di condanna generica al risarcimento con rinvio della liquidazione del quantum ad una successiva fase dello stesso giudizio.