(massima n. 1)
Il ricorso incidentale, ancorché l'art. 371, primo comma, c.p.c. prescriva che esso debba essere proposto con l'atto contenente il controricorso, può essere proposto, non essendo detta modalità da considerare essenziale, anche con atto a sé stante, indipendentemente dalla proposizione del controricorso, ferma peraltro l'esigenza che esso sia notificato nel termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) stabilito, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., per la proposizione del ricorso incidentale, non valendo ad escludere l'inammissibilità derivante dall'inosservanza di detto termine la circostanza che l'impugnazione sia tempestiva a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c., atteso che la regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza comporta che tanto l'impugnazione che si intende proporre contro parte non impugnante, quanto quella con cui si intenda impugnare capi diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione, siano vincolate al canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima.