(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse del giudizio di merito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di rinvio — che in un giudizio avente ad oggetto la legittimità del licenziamento — aveva ritenuto precluso al datore di lavoro, già vittorioso nella precedente fase di merito — la possibilità di eccepire la compensatio lucri cum damno al fine della quantificazione del danno risarcibile spettante al lavoratore).