(massima n. 1)
Il divieto di proporre l'eccezione di prescrizione per la prima volta in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 394 terzo comma c.p.c., può trovare deroga quando la sentenza di cassazione abbia dato una diversa definizione del rapporto dedotto in giudizio, o comunque prodotto un radicale mutamento della materia del contendere, sì da richiedere nuove conclusioni delle parti, non anche, pertanto, in relazione all'eventualità che la sentenza medesima esprima un cambiamento d'indirizzo giurisprudenziale, senza il quale la parte convenuta avrebbe confidato nel disconoscimento del diritto nei suoi confronti azionato (e quindi nella non necessità di opporne la prescrizione).