(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la risoluzione della questione di competenza dipenda dalla qualificazione giuridica del rapporto controverso, la relativa decisione (non vincolante ai fini del successivo esame del merito) va adottata – salvo che la prospettazione dell'attore si riveli prima facie artificiosa e finalizzata ad una non consentita scelta del rito e del giudice – con riguardo al petitum della domanda ed alla stregua degli elementi di fatto posti a suo fondamento, senza necessità di alcuna ulteriore indagine. Pertanto, ove le pretese dell'attore concernano istituti tipici del lavoro subordinato, quali il lavoro straordinario o il trattamento di fine rapporto, la relativa controversia non può essere attribuita che alla competenza del giudice del lavoro, comportando l'eventuale qualificazione diversa del rapporto al termine dell'istruttoria il rigetto della domanda nel merito.