(massima n. 1)
Con riguardo alle prestazioni di un socio di società cooperativa di produzione e lavoro, in conformità delle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non è configurabile non solo un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma nemmeno un rapporto di collaborazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 409, n. 3, c.p.c., poiché le prestazioni medesime, integrando adempimento del contratto di società, per l'esercizio in comune dell'impresa societaria, non sono riconducibili a due distinti centri di interessi (requisito indispensabile per la sussistenza di tale collaborazione). Da tanto consegue che la controversia inerente a dette prestazioni esula dalla competenza del giudice del lavoro e spetta alla cognizione del giudice in sede ordinaria (senza che ciò possa implicare un contrasto con gli artt. 3, 24, 45 e 46 della Costituzione, difettando una situazione di analogia con le cause contemplate dall'art. 409 c.p.c. e non verificandosi alcuna compromissione del diritto di difesa o dei principi in tema di riconoscimento della funzione sociale delle cooperative e di partecipazione del lavoratore alla gestione dell'azienda).