(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, applicabile anche in materia locativa, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto, pur essendo liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese.