(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, il quale, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, può ben avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (e ritenuta non esauriente o soddisfacente allo scopo), salva la sola ipotesi in cui la consulenza, piuttosto che come mezzo di valutazione, si ponga come mezzo di acquisizione delle prove.