(massima n. 1)
L'atto, con il quale la parte, nei cui confronti sia stato notificato il ricorso, si «costituisca» nel giudizio di cassazione, senza formulare alcuna deduzione difensiva, è estraneo al relativo procedimento, né, in particolare, è qualificabile come controricorso, e rende altresì inesistente la procura speciale al difensore apposta in calce od a margine di esso, non rientrando fra gli atti processuali rispetto a cui l'art. 83 c.p.c. consente tali modalità di rilascio del mandato.