(massima n. 1)
L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, č rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimitą, con la conseguenza che la Corte di cassazione, rilevata la inammissibilitą dell'appello sul quale ha pronunciato la sentenza impugnata in violazione dell'indicato divieto, deve correggere la motivazione, in caso di rigetto nel merito della domanda stessa.