(massima n. 1)
La domanda rivolta a far valere diritti patrimoniali, per attivitą personale svolta da un affine in secondo grado, nell'ambito della impresa familiare (art. 230 bis c.c.), con caratteri di continuitą e coordinamento, ancorché senza vincolo di subordinazione, spetta alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, in considerazione della riconducibilitą del rapporto nell'ambito della previsione dell'art. 409 c.p.c.