(massima n. 1)
In tema di determinazione della competenza territoriale per le controversie di lavoro, il foro in cui č sorto il rapporto, previsto dal secondo comma dell'art. 413 c.p.c., sussiste indipendentemente dal decorso del termine di cui al terzo comma dello stesso articolo, mentre il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all'art. 18 c.p.c. č consentito solo in via sussidiaria, quando sia accertata l'impossibilitā di applicare tutti i criteri speciali stabiliti dal detto art. 413.