(massima n. 1)
Non si ha perfezione del contratto, né la relativa responsabilità contrattuale è configurabile quando, raggiuntasi l'intesa sui soli elementi essenziali del contratto, si rimetta la determinazione degli elementi accessori ad un momento successivo, in quanto la «minuta» o «puntuazione» dei primi di tali elementi, ancorché riportata in apposito documento, non ha valore vincolante per mancanza di consenso su tutti gli elementi del contratto (compresi quelli accessori), necessario per la formazione del contratto medesimo; ciò, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto come formato (per ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e validità di quelli già concordati). In questo caso la minuta vale come contratto perfetto (con conseguente ipotizzabilità di detta responsabilità), purché, però, ricorra una rigorosa ed inequivoca allegazione e dimostrazione di tale intendimento e di tale portata, anche nella «puntuazione» scritta, in mancanza di che si verte ancora in materia di valutazione (ai fini dell'eventuale responsabilità precontrattuale) dell'affidamento sulla conclusione futura del contratto contemplato, desumibile dalla minuta, ma non di contratto concluso, anche nella specie del preliminare, che è esso stesso un contratto perfetto.