(massima n. 1)
La domanda possessoria resta sottratta alla competenza per materia del pretore e devoluta al giudice della causa petitoria, a norma dell'art. 704, comma primo, c.p.c., solo quando, oltre agli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie derogatoria (anteriorità della proposizione dell'azione petitoria rispetto a quella possessoria; posteriorità dell'accadimento dei fatti prospettati come lesivi del possesso rispetto all'instaurazione del giudizio petitorio; connessione oggettiva tra i due procedimenti), concorra il requisito dell'identità soggettiva delle parti, per la sussistenza del quale, se è irrilevante che nel giudizio petitorio siano presenti anche altre parti, è però necessario che tutte le parti del giudizio possessorio siano anche parti in quello petitorio.