(massima n. 1)
Il provvedimento reso dal giudice istruttore (o dal presidente del tribunale, in sostituzione dell'istruttore), ai sensi dell'art. 701 c.p.c., sull'istanza di misure cautelari ed urgenti avanzata dopo l'instaurazione della causa di merito, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza, in ordine a tale causa ancorché affronti la relativa questione, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in considerazione della sua provenienza da un organo istituzionalmente privo di potestà decisoria sulla suddetta questione, la cui definizione resta affidata in via esclusiva al collegio.