(massima n. 1)
L'esercizio, da parte della Corte di cassazione, del potere di correggere la motivazione previsto dal secondo comma dell'art. 384 c.p.c. č ammissibile in mancanza del ricorso incidentale della parte vittoriosa, anche nel caso in cui la emendatio implichi la sostituzione del principio di diritto affermato nella sentenza impugnata con altro principio non espressamente esaminato o disatteso nella medesima pronuncia. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che, con riguardo ai miglioramenti apportati dall'affittuario, aveva applicato l'art. 17 della L. n. 203 del 1982 invece dell'art. 15, secondo comma della L. n. 11 del 1971, rilevando che le due disposizioni prevedono un criterio sostanzialmente uguale e, cioč, l'aumento di valore del fondo esistente alla cessazione dell'affitto).