(massima n. 1)
L'azione di regresso, proposta da un coobbligato per ottenere dagli altri coobbligati il parziale rimborso delle somme pagate per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, si prescrive con il decorso di dieci anni se giā risulti giudizialmente accertata la responsabilitā del coobbligato nella determinazione dell'evento dannoso, mentre nel caso inverso, quando cioč a tale accertamento non si č provveduto, l'azione č soggetta alla prescrizione breve di due anni stabilita dall'art. 2947 c.c.