(massima n. 1)
L'art. 2369 terzo comma c.c., ove stabilisce che l'assemblea ordinaria di una societā per azioni, in seconda convocazione, delibera sugli oggetto che avrebbero dovuto essere trattati nella prima (nella specie, nomina degli amministratori), qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, č inderogabile, e comporta quindi la nullitā della disposizione statutaria che richieda un minimo di partecipazione per la costituzione dell'assemblea e la validitā delle sue deliberazioni, tenuto conto che la derogabilitā contemplata dall'ultima parte di detto comma si riferisce esclusivamente al diverso caso del quorum dell'assemblea straordinaria e non č estensibile all'assemblea ordinaria, il cui funzionamento assume carattere essenziale per la vita della societā.